{"id":161,"date":"2021-01-16T12:00:47","date_gmt":"2021-01-16T11:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ordineostetricheterni.it\/wordpress\/?page_id=161"},"modified":"2021-01-17T18:23:15","modified_gmt":"2021-01-17T17:23:15","slug":"parto-in-anonimato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ordineostetricheterni.it\/wordpress\/parto-in-anonimato\/","title":{"rendered":"Parto in anonimato"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando la mamma vuole rimanere segreta&#8230;<\/h2>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p>La nascita di un bambino \u00e8 un evento straordinario nella vita di una donna, che incide profondamente nella sua vita concreta, emotiva, relazionale.<br>Non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternit\u00e0, per una complessit\u00e0 di motivazioni che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specie in situazioni di difficolt\u00e0 di varia natura della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, \u00e8 indispensabile che la donna sia seguita in maniera qualificata, per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche, al momento del parto. Occorre sostenere, accompagnare, informare le donne, affinch\u00e9 le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili. E\u2019 fondamentale la relazione della comunicazione con la donna.<\/p>\n\n\n\n<p>In ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare&nbsp;&#8211; anche dopo la dimissione &#8211; che il parto resti in anonimato.<br>La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell\u2019Ospedale dove \u00e8 nato (<a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/imgs\/C_17_pagineAree_1011_listaFile_itemName_0_file.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DPR 396\/2000,&nbsp;art. 30<\/a>, comma 2) affinch\u00e9 sia assicurata l\u2019assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell\u2019atto di nascita del bambino viene scritto \u201cnato da donna che non consente di essere nominata\u201d.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:1px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Difficolt\u00e0 materna e servizi disponibili<\/h4>\n\n\n\n<p>Molte regioni ed in particolare alcune citt\u00e0 italiane, per prevenire il fenomeno dell&#8217;abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito, potenziando i servizi a tutela della donna in difficolt\u00e0 e orientando gli ospedali pi\u00f9 specializzati a seguire il parto in anonimato. Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, permettono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilit\u00e0 di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna, se riconoscere o meno il bambino.<br>L\u2019ospedale presso il quale avviene la nascita deve dunque assicurare alla madre e al neonato la piena attuazione dei diritti sopra evidenziati, tramite i suoi operatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi, nella specificit\u00e0 delle loro professioni e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandate a tale tutela.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:1px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Disposizioni di legge<\/h4>\n\n\n\n<p>Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternit\u00e0.<br>Chi nasce \u00e8 riconosciuto dalla nostra legge come \u201cpersona\u201d, cui \u00e8 attribuita la capacit\u00e0 giuridica, cio\u00e8 la titolarit\u00e0 di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all\u2019identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.<br>Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell\u2019attuazione dei suoi diritti fondamentali.<br>La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell\u2019atto di nascita, e quindi l\u2019identit\u00e0 anagrafica, l\u2019acquisizione del nome e la cittadinanza.<br>Se la madre vuole restare nell\u2019anonimato la dichiarazione di nascita \u00e8 fatta dal medico o dall\u2019ostetrica &#8211; &#8220;La dichiarazione di nascita \u00e8 resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l&#8217;eventuale volont\u00e0 della madre di non essere nominata&#8221; (<a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/imgs\/C_17_pagineAree_1011_listaFile_itemName_0_file.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DPR 396\/2000, art.&nbsp;30<\/a>,&nbsp;comma 1).<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:1px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">L\u2019adozione del bambino non riconosciuto<\/h4>\n\n\n\n<p>L\u2019immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l\u2019apertura di un procedimento di adottabilit\u00e0 e la sollecita individuazione di un\u2019idonea coppia adottante. Il neonato vede cos\u00ec garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.<br>Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:1px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Casi particolari<\/h4>\n\n\n\n<p>La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, pu\u00f2 chiedere al Tribunale per i Minorenni presso il quale \u00e8 aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilit\u00e0 del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.<br>In questi casi la sospensione della procedura di adottabilit\u00e0 pu\u00f2 essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nel quali la madre deve mantenere con continuit\u00e0 il rapporto con il bambino.<br>Il riconoscimento pu\u00f2 essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilit\u00e0 \u00e8 sospesa anche d\u2019ufficio sino al compimento del 16\u00b0 anno, purch\u00e9 il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:1px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Limiti al diritto di accesso delle informazioni<\/h4>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 28 della&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/imgs\/C_17_pagineAree_1011_listaFile_itemName_1_file.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Legge 2001 n. 149<\/a>, aderendo a un obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 7) e della Convenzione de L\u2019Aja sull\u2019adozione internazionale del 1993 (art.30), ha introdotto anche in Italia, dopo molte polemiche, il diritto dell\u2019adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l\u2019identit\u00e0 dei suoi genitori biologici.<br>Tuttavia, l\u2019accesso a quelle informazioni non \u00e8 consentito se l\u2019adottato non \u00e8 stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (art. 24 comma 7 legge 2001 n. 149 &#8211; L\u2019accesso alle informazioni non \u00e8 consentito se l\u2019adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all\u2019adozione a condizione di rimanere anonimo).<br>Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta, e ci\u00f2 deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell\u2019anonimato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando la mamma vuole rimanere segreta&#8230; La nascita di un bambino \u00e8 un evento straordinario nella vita di una donna, che incide profondamente nella sua vita concreta, emotiva, relazionale.Non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternit\u00e0, per una complessit\u00e0 di motivazioni che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. 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