Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

ORDINE OSTETRICHE TERNI

Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

Sabato 20 febbraio 2021


In memoria dei medici e degli odontoiatri scomparsi per Covid-19


Legge 13 novembre 2020, n. 155 – Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.


Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 26-11-2020 è stata pubblicata la legge indicata a seguire.


All’articolo 1, comma 1, si prevede l’istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato.


Al comma 2, si specifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell’articolo 3 della legge 260 del 1949, non determina riduzione dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno.


All’articolo 2, si precisa che gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, insieme alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1 1.


E’ istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonche’ del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalita’ e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell’anno 2020. 2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, e’ considerata solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell’orario di lavoro negli uffici pubblici ne’, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.


Art. 2 1.


Il Governo, anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie e con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalita’ di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 3 1.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi’ 13 novembre 2020


MATTARELLA


Conte, Presidente del Consiglio dei ministri