Circolare n. 4/2012 – Chiarimenti su riconoscimento dell’equivalenza – ai diplomi universitari dell’area sanitaria – dei titoli del pregresso ordinamento
[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011 “Criteri e modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42” (11A10956) (G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011”)]
Alla luce della confusione ingeneratasi in questi ultimi mesi su riconoscimento dell’equivalenza titoli di studio nella sanità, in oggetto, si rende noto che tutti i professionisti in possesso di un titolo che è stato dichiarato equipollente ai diplomi universitari (delle Professioni Sanitarie) dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell’anno 2000 (v. omissis allegato) non devono presentare nessuna domanda di riconoscimento.
Il riconoscimento dell’equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi universitari delle Professioni Sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell’anno 2000 (DM 24/07/2000). La procedura in oggetto quindi non riguarda i titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 42/99.
Pertanto le ostetriche non dovranno presentare nessuna domanda di riconoscimento.
